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Nel miele le denominazioni legislative obbligano ad indicare: la parola miele, il nome (o la ragione sociale) del produttore (o confezionatore o venditore), il peso netto o nominale, l’identificazione del lotto di produzione, l’indicazione del termine preferenziale di consumo (tipologia castagno, sulla, …), il Paese d’origine (Italia, Francia, ….). La scelta consapevole invita il consumatore a premiare l’informazione aggiuntiva che il produttore applica volontariamente, indicando l’origine geografica locale, le indicazioni nutrizionali, quelle ambientali, la data di produzione e il termine preferenziale di consumo del miele. L’informazione sul prodotto, puntuale, approfondita e veritiera, è da sempre lo strumento principe non solo nella scelta, ma anche nella tutela del consumatore. |
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